Sez. U, Sentenza n. 10922 del 06/11/1997 (Rv. 509587 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Integrazione dell'art. 18 R.D. n. 511 del 1946 con norme di rango sovra o infralegislativo - Ammissibilità - Sanzione disciplinare inflitta per l'uso improprio di autovettura dello Stato - Art. 1 R.D. n. 746 del 1926 - Portata.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
La configurazione dell'illecito disciplinare del magistrato, quale risulta dalla formulazione dell'art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946, consente all'interprete un ampio margine di valutazione nell'adattamento della previsione legale al caso concreto e rende possibile tale adattamento mediante l'eventuale ricorso a fonti normative diverse, anche se di rango sovra o infralegislativo. Pertanto, l'ampiezza della previsione del citato art. 18 può essere legittimamente specificata con il riferimento, nel capo di incolpazione, all'art. 1 del R.D. n. 746 del 1926 (secondo cui "le vetture automobili delle amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio") e la sanzione può essere legittimamente inflitta per l'uso improprio dell'autovettura di servizio, sia quando questa viene utilizzata per coprire la distanza tra l'ufficio e la propria abitazione sita "fuori sede", sia quando viene utilizzata per raggiungere frequentemente o abitualmente altri luoghi ugualmente siti "fuori sede" (salvo casi eccezionali), siano pure essi corrispondenti allo svolgimento della vita familiare del magistrato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 03/04/1926 num. 746 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)