Sez. 2, Sentenza n. 2164 del 03/02/2005 (Rv. 579188 - 01)
STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO | Divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale ex art. 9 legge 729 del 1961 - Finalità - Natura - Vincolo assoluto di inedificabilità - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO
In tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 della legge 729 del 1961 e dal D.M. primo aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale. ne consegue che tale limitazione deve ritenersi operativa anche in caso di ristrutturazione di opere preesistenti all'imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente, mentre, dall'altra parte, le distanze previste dalla norma suddetta, vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima la costruzione realizzata a distanza inferiore a quella prescritta, aveva dato rilievo alla circostanza che il fabbricato era ubicato a un livello superiore rispetto alla sede stradale ed in posizione arretrata rispetto alla costruzione preesistente all'imposizione del vincolo).
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., DM 01/04/1968 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)