Sez. L, Sentenza n. 1228 del 26/02/1986 (Rv. 444702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULO DELLA RETRIBUZIONE CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - LIMITI.*
In tema di cumulabilità del trattamento pensionistico con la retribuzione di cui all'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nel testo risultante dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, l'elevazione del trattamento minimo di pensione, per effetto di leggi successive, fin oltre il limite di lire centomila mensili, che l'ultimo inciso della citata disposizione poneva come "tetto" oltre il quale si verificava comunque il divieto di cumulo, e il mancato adeguamento da parte del legislatore del suddetto tetto massimo, hanno determinato un'incompatibilità tra il principio dell'inderogabilità del trattamento minimo e l'anzidetto limite di lire centomila, per cui deve ritenersi che quest'ultimo sia stato tacitamente abrogato dalle leggi che hanno - successivamente - elevato il trattamento minimo di pensione. Nel sistema attualmente vigente, pertanto, al pensionato che lavora deve operarsi la sola trattenuta del 50% sull'importo di pensione eccedente la quota minima inderogabile, senza che possa tenersi più conto del limite di lire centomila fissato dalla disposizione sopracitata. (V 5068/84; (V 4932/84; (contra 5344/83; (contra 4035/83).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)