Sez. 3, Sentenza n. 37837 del 05/06/2007 Cc. (dep. 12/10/2007) Rv. 237925 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro con finalità sostanzialmente preventive ma formalmente qualificato come probatorio - Legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
È illegittimo il provvedimento di sequestro avente finalità preventive che il P.M. qualifichi impropriamente come sequestro probatorio, atteso che in questo modo il P.M. viene illegittimamente ad espropriare il G.i.p. della giurisdizione che l'art. 321 cod. proc. pen. gli riserva in tema di adozione di sequestro preventivo. (Fattispecie di sequestro probatorio di diverse migliaia di tagliandi e biglietti di lotterie operato in relazione al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4, comma primo, L. n. 401 del 1989 e finalizzato in realtà ad impedire l'ulteriore diffusione dei prodotti oggetto di contestazione giacché l'asserita esigenza probatoria avrebbe potuto essere realizzata mediante il sequestro di un solo elemento per ogni tipo di tagliando).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)