Sez. 6, Sentenza n. 10740 del 09/06/1999 Ud. (dep. 21/09/1999) Rv. 214620 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di beni pignorati - Pignoramento eseguito in assenza del debitore, nominato custode dei suddetti beni - Avviso al debitore consegnato ai soggetti di cui all'art.139, comma 2, cod. proc. civ. - Presunzione di conoscenza del debitore - Sussistenza - Limiti - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di sottrazione di cose pignorate(art.388 cod. pen.), non esclude la configurabilità del reato il fatto che il debitore, nominato altresì custode dei beni pignorati, non fosse presente al momento della notifica dell'ingiunzione. In tal caso, infatti, l'ingiunzione, che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo di indisponibilità che grava sui beni pignorati, è rivolta alle persone indicate nell'art.139, comma 2, cod proc. civ. alle quali viene pure consegnato un avviso per il debitore. Detto adempimento è idoneo a far presumere che l'atto verrà portato a conoscenza dello stesso debitore il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri l'esistenza di vizi che inficino la validità della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)