Sez. 6, Sentenza n. 7804 del 17/04/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211257 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Custode - Violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio - Dolo generico - Allegazione di insussistenza - Irrilevanza - Elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e volontà dello specifico inadempimento - Onere di indicazione da parte dell'imputato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
In tema di reato di sottrazione di bene pignorato, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. proc. pen., il custode che alleghi l'insussistenza del dolo generico per imputare a mera negligenza la violazione di un obbligo costituente omissione di un atto di ufficio diretta a ostacolare o impedire la esecuzione, non può sottrarsi all'onere di indicare - quanto meno - gli elementi positivi idonei a suffragare la mancanza di coscienza e di volontà dello specifico inadempimento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)