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Sez. 6, Sentenza n. 7964 del 26/06/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209760 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria - Convalida tardiva da parte del pubblico ministero - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209760-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO

In caso di cosa sottoposta a sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria, è del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal pubblico ministero oltre il termine stabilito dall'art. 355 cod. proc. pen., in quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano state formalmente riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso l'attivazione dei normali rimedi giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)