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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13926 del 02/08/2012 (Rv. 623687 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3, comma secondo bis, del d.l. n. 40 del 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2000 - Liti fiscali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale - Nozione - Estensione alle liti in ordine alle quali siano pendenti i termini per impugnare la sentenza della Commissione tributaria centrale - Fondamento - Rilevabilità da parte della Corte di Cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623687-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la previsione di cui all'art. 3, comma secondo bis, lettera a), del decreto 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, relativa alla definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, si applica anche alle cause per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, le decisioni di questa erano state depositate, ma erano ancora soggette ad impugnazione, poiché, da un lato, non può operare la disciplina di cui all'art. 3, comma secondo bis, lett. b), del medesimo decreto, riferita alla definizione delle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione, in quanto, non essendo stato proposto il gravame, manca la "competente segreteria o cancelleria" alla quale presentare l'istanza di definizione, e, dall'altro, il luogo di pendenza della lite va individuato, trattandosi di un beneficio che presuppone la pendenza in termini puramente cronologici, in ragione dell'ufficio giudiziario innanzi al quale la lite è incardinata ai fini dell'espletamento di un'attività amministrativo-esecutiva, indipendentemente dall'esistenza in capo ad esso del potere di "ius dicere". L'accertamento dell'estinzione del processo davanti alla Commissione tributaria centrale, da questa rilevabile d'ufficio, può inoltre essere compiuto anche dalla Corte di cassazione, giacché l'art. 3, comma secondo bis, lett. a), del d.l. citato, prevede che le controversie in questione "sono automaticamente definite", con un effetto, perciò, che si matura "ope legis" ed è accertabile anche con provvedimento "a posteriori".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)