Sez. 3, Sentenza n. 11343 del 16/10/1992 (Rv. 478987 - 01)
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Provvedimento del consiglio notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura - Sentenza del tribunale in grado di appello - Impugnabilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Termini.
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere
In tema di sanzioni disciplinari a carico di notai, previste dalla legge 16 febbraio 1913 n. 89 la sentenza pronunciata dal tribunale sull'appello contro il provvedimento del consiglio notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura nei confronti di notaio sottoposto a procedimento disciplinare, può esser impugnata con ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., nel medesimo termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto, sia pure per l'ipotesi diversa dell'ammenda, della sospensione e della destituzione dagli artt. 155-156 della detta legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)