Sez. 1, Sentenza n. 783 del 20/03/1974 (Rv. 368650 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROCEDIMENTO CAMERALE - IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TERMINI - DECORRENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROCEDIMENTO CAMERALE - IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TERMINI - DECORRENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
In materia di diritti soggettivi, la pronunzia del giudice delegato e, in Sede di reclamo ex art 26 legge fallimentare, quella del tribunale fallimentare, sono legittime solo nei casi in cui la disciplina legislativa, esplicitamente o implicitamente, consente che le relative controversie siano decise da quegli organi nelle forme degli artt 25 e 26 della legge citata. In tali casi, il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice delegato, e contro il decreto del tribunale e ammesso il ricorso per Cassazione di cui all'art 111 della Costituzione. (V 2580'72, mass n 360105).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)