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Sez. L, Sentenza n. 12354 del 05/12/1998 (Rv. 521440 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Controversie in materia di assistenza e previdenza presupponenti accertamenti tecnici - Nomina di consulente tecnico in primo grado - Obbligatorietà ex art. 445 cod. proc. civ. - In secondo grado - Facoltatività - Omissione della nomina da parte del giudice di primo grado - Nomina in appello - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521440-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria che richiedono accertamenti tecnici, la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ., mentre è facoltativa per il giudice d'appello, il quale, tuttavia, è tenuto, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, a disporre la suddetta consulenza ove essa risulti omessa nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)