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Sez. L, Sentenza n. 2143 del 27/02/1987 (Rv. 451369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - PROCEDIMENTO - DIFESE DEL LAVORATORE - PRESENTAZIONE ENTRO CINQUE - SOLLECITAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - PROCEDIMENTO - DIFESE DEL LAVORATORE - PRESENTAZIONE ENTRO CINQUE - SOLLECITAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DI QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*

Alla stregua dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori (secondo e terzo comma) il datore di lavoro per poter legittimamente adottare un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale deve preventivamente comunicare al lavoratore incolpato gli addebiti ed osservare, prima di applicare la sanzione disciplinare, che sia scaduto il termine di cinque giorni che la legge assegna ad esso lavoratore per la presentazione delle sue difese scritte od orali da svolgersi con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale; non ha invece l'Onere - ove il lavoratore abbia comunicato di voler formulare oralmente le sue difese - di sollecitare quest'ultimo ad esporre le sue giustificazioni. (V 5484/85, mass n 442698).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)