Sez. L, Sentenza n. 5484 del 09/11/1985 (Rv. 442698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE CHIARA E SPECIFICA DEI FATTI ATTRIBUITI AL LAVORATORE - DIFETTO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - DIFESA DEL LAVORATORE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE CHIARA E SPECIFICA DEI FATTI ATTRIBUITI AL LAVORATORE - DIFETTO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - DIFESA DEL LAVORATORE - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
La contestazione dell'addebito - prevista dal secondo comma dello art. 7 dello statuto dei lavoratori come indefettibile presupposto per irrogazione di sanzioni disciplinari nonché, dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, per l'intimazione del licenziamento di natura disciplinare - deve essere, non generica, bensì precisa e puntuale, con l'indicazione chiara e specifica dei fatti attribuiti al lavoratore incolpato sì da consentirgli di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Ove invece la contestazione non soddisfi tali requisiti (la cui valutazione è rimessa all'accertamento del giudice del merito incensurabile in Sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato) è da ritenersi che la stessa sia nulla per violazione di una norma imperativa e tale vizio rende illegittimo l'Esercizio da parte del datore di lavoro del potere disciplinare, nonché invalido il provvedimento eventualmente adottato, senza che possa attribuirsi efficacia di sanatoria alla circostanza dell'avvenuta difesa del lavoratore trattandosi di comportamento non idoneo a dimostrare il raggiungimento delle finalità della contestazione in assenza di tale parametro di raffronto. (V 6127/84, mass n 437769; (Conf 2369/82, mass n 420254).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)