Sez. L, Sentenza n. 547 del 23/01/1988 (Rv. 457051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - SPECIFICITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - RIFERIMENTO AD UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE AL LAVORATORE IN ORDINE AI FATTI ADDEBITATI - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONI DELL'ADDEBITO - SPECIFICITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - RIFERIMENTO AD UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE AL LAVORATORE IN ORDINE AI FATTI ADDEBITATI - SUFFICIENZA.*
Con riguardo al procedimento disciplinare, regolato dall'art. 7 stat. Lavoratori, la prescritta contestazione dell'addebito al lavoratore, assolvendo precipuamente alla finalità di rendere questo ultimo edotto delle mancanze a lui attribuite così da consentirgli di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, non può essere generica, ma deve essere precisa e puntuale, con l'indicazione chiara e specifica dei fatti addebitati. Tale requisito di specificità - la cui valutazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità - può ritenersi soddisfatto anche quando la dichiarazione (recettizia) del datore di lavoro, in cui formalmente si concreti l'atto di contestazione dell'addebito, faccia riferimento, per una più precisa indicazione dei fatti, ad una precedente comunicazione al lavoratore medesimo. (V 2143/87, mass n 451369; (V 5484/85, mass n 442698).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)