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Sez. 3, Sentenza n. 7723 del 24/06/1992 (Rv. 477890 - 01)

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Tentativo di conciliazione - Natura - Omissione - Conseguenze - Convenuto - Domanda riconvenzionale - Improponibilità -
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477890-01

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere

Il tentativo obbligatorio di conciliazione per il tramite dell'Ispettorato provinciale agrario, previsto dall'art. 46 della L. 3 maggio 1982 n. 203, costituisce condizione di proponibilità di qualunque domanda in materia di contratti agrari, comprese le domande riconvenzionali del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)