Sez. 3, Sentenza n. 7723 del 24/06/1992 (Rv. 477890 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Tentativo di conciliazione - Natura - Omissione - Conseguenze - Convenuto - Domanda riconvenzionale - Improponibilità -
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
Il tentativo obbligatorio di conciliazione per il tramite dell'Ispettorato provinciale agrario, previsto dall'art. 46 della L. 3 maggio 1982 n. 203, costituisce condizione di proponibilità di qualunque domanda in materia di contratti agrari, comprese le domande riconvenzionali del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)