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Sez. 3, Sentenza n. 7445 del 01/06/2001 (Rv. 547176 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Obbligo del giudice di verificare, in "limine litis", l'adempimento di tale onere, ai sensi dell'art. 46 legge 203/1982, per l'esame della domanda attorea o del convenuto in riconvenzionale - Sussistenza - Connesso obbligo di tenere conto delle dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione delle parti - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547176-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

Il giudice al quale sia proposta, dall'attore o dal convenuto in riconvenzionale, una domanda in materia di contratti agrari, deve verificare, in "limine litis", che sia stato adempiuto l'onere del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'IPA, ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, ma è da escludersi che egli sia obbligato anche a trarre elementi di giudizio dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, atteso peraltro che spetta al giudice medesimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con l'unico limite di dover dare conto dell'iter argomentativo seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)