Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006 (Rv. 589803 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE | Pluralità di espropriazioni anche sullo stesso tipo di bene (mobile, credito, immobile) - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE
Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere "in executivis". (Nella specie, relativa a un debito di circa due milioni di lire gravante in parte in solido su due coniugi, era stato assoggettato a pignoramento il credito da lavoro dipendente della moglie e successivamente era stata attivata altra procedura esecutiva presso terzi nei confronti del marito; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione della somma eccedente quella relativa al debito esclusivo del marito, affermando la sussistenza del diritto del creditore di conseguire più sollecitamente la soddisfazione del credito vantato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)