Sez. 3, Sentenza n. 3423 del 21/04/1997 (Rv. 503826 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE | Stessa causa nel processo esecutivo - Nozione - Pluralità di espropriazioni anche sullo stesso tipo di bene (mobile, credito, immobile) - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE
Poiché nel processo esecutivo la configurabilità della stessa causa, ai sensi dell' art. 39 primo comma cod. proc. civ., postula non solo l'identità dei soggetti e della "causa petendi" (titolo esecutivo), ma anche dei beni sottoposti ad esecuzione; poiché l'art. 483 cod. proc. civ., nel prevedere il cumulo dei mezzi di espropriazione non lo limita a quello su beni di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili; poiché l'art. 527 cod. proc. civ., primo comma, prevede la possibilità di pignorare, in base allo stesso titolo esecutivo, "altri beni", senza distinguere tra quelli dello stesso stesso tipo e non, il creditore, può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice (art. 496 cod. proc. civ., di cui l'art. 504 cod. proc. civ. costituisce applicazione) della congruità dei mezzi di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 504, Cod. Proc. Civ. art. 527 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 558, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)