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Sez. 2, Sentenza n. 17563 del 31/08/2005 (Rv. 583351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Difesa in primo grado - Contestazione del rapporto - Atto di appello di contestazione del "quantum" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Costituisce eccezione nuova, come tale inammissibile nel giudizio di appello, ai sensi dell'art.345 cod. proc. civ., quella con cui la parte contesta la quantificazione del credito vantato dalla controparte, nel caso in cui in primo grado, ove era stata convenuta per il suo pagamento, essa si era limitata a dedurre di non esservi obbligata perché estranea al rapporto contrattuale ed alla sua esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)