Sez. L, Sentenza n. 1110 del 09/02/1999 (Rv. 523085 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Proposizione per la prima volta in grado di appello - Inammissibilità - Dichiarazione da parte del giudice di appello dell'estinzione di un credito per remissione nonostante la mancata proposizione della relativa eccezione nel giudizio di primo grado - Error in procedendo - Configurabilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio, e che non sono ammissibili se proposte per la prima volta in grado di appello. Ne consegue che qualora il giudice di appello dichiari l'estinzione del credito per remissione sebbene la relativa eccezione non sia stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado si è in presenza di un "error in procedendo" che, quale ragione della cassazione della sentenza impugnata, rende logicamente irrilevante l'esame di tutte le altre censure.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)