Sez. 1, Sentenza n. 7198 del 05/08/1997 (Rv. 506416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime antecedente la riforma - Nozione - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Di eccezione "nuova", la cui proposizione per la prima volta si rende inammissibile in appello, può parlarsi solo quando essa introduca una ragione di indagine, da parte del giudice d'appello, diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)