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Sez. 1, Sentenza n. 7198 del 05/08/1997 (Rv. 506416 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime antecedente la riforma - Nozione - Portata.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506416-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Di eccezione "nuova", la cui proposizione per la prima volta si rende inammissibile in appello, può parlarsi solo quando essa introduca una ragione di indagine, da parte del giudice d'appello, diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)