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Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 30/11/2005 Cc. (dep. 13/01/2006) Rv. 233103 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Cancellazione di documenti dichiarati falsi in sede di cognizione - Terzi interessati - Mancata partecipazione al giudizio di cognizione - Irrilevanza - Condizione.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233103-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI

Il giudice dell'esecuzione può disporre la cancellazione di atti dichiarati falsi all'esito del procedimento di cognizione anche quando essi interessino soggetti non intervenuti in detto procedimento, a condizione che tali soggetti siano stati posti in grado di intervenire nel procedimento di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)