Sez. 1, Sentenza n. 1396 del 30/11/2005 Cc. (dep. 13/01/2006) Rv. 233103 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Cancellazione di documenti dichiarati falsi in sede di cognizione - Terzi interessati - Mancata partecipazione al giudizio di cognizione - Irrilevanza - Condizione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Il giudice dell'esecuzione può disporre la cancellazione di atti dichiarati falsi all'esito del procedimento di cognizione anche quando essi interessino soggetti non intervenuti in detto procedimento, a condizione che tali soggetti siano stati posti in grado di intervenire nel procedimento di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)