diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8910 del 20/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218267 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Procedimento attivato nei confronti del terzo interessato - Cancellazione dei documenti dichiarati falsi in sede di cognizione - Legittimità - Condizioni - Mancata partecipazione del terzo al giudizio di cognizione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218267-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI

Nel procedimento di esecuzione, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti del terzo interessato, legittimamente è disposta la cancellazione dei documenti dichiarati falsi nel processo di cognizione, a nulla rilevando che in quest'ultimo il terzo non sia stato posto in grado di intervenire, in quanto l'inopponibilità ad esso della sentenza non impedisce al giudice dell'esecuzione di accertare in modo autonomo, sulla base degli atti processuali, la falsità dei documenti e di disporne la cancellazione come conseguenza della relativa declaratoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 675 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)