Sez. 1, Sentenza n. 9925 del 13/02/2020 Cc. (dep. 12/03/2020) Rv. 278478 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Dichiarazione in sede esecutiva di falsità ideologica di una clausola di contratto - Parti necessarie del procedimento - Individuazione - Morte di una delle parti contrattuali prima della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza - Instaurazione del contraddittorio con i chiamati all'eredità - Necessità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Nel procedimento di esecuzione volto alla dichiarazione di falsità ideologica di una clausola di contratto di compravendita immobiliare, il contraddittorio sulla domanda deve instaurarsi nei confronti di tutte le parti intervenute nel contratto stesso, pena l'inutilità giuridica della pronuncia - non opponibile a coloro che non sono stati posti in condizione di partecipare al procedimento; ne consegue che, nell'ipotesi di decesso di una delle parti contrattuali prima della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, il contraddittorio dovrà essere necessariamente integrato anche con i chiamati all'eredità di tale parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)