Sez. L, Sentenza n. 205 del 17/01/1990 (Rv. 464839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE - UTILIZZAZIONE DI SOGGETTI NON COMPRESI NELLA MENZIONATA CATEGORIA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE - UTILIZZAZIONE DI SOGGETTI NON COMPRESI NELLA MENZIONATA CATEGORIA - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2 della legge n. 300 del 1970, nel prevedere la possibilità che il datore di lavoro si avvalga dell'opera di guardie particolari giurate per soli fini di tutela del patrimonio aziendale, ha una funzione limitativa della libertà di difesa privata soltanto per quanto riguarda la Determinazione dell'oggetto, consentendola nell'ambito esclusivo del perseguimento dei fini suddetti, ma non impedisce che siano utilizzate prestazioni di soggetti non compresi nella menzionata categoria. (V 2933/85, mass n 440679; (V 2697/84, mass n 434739; (V 2042/83, mass n 426896).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)