diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2042 del 24/03/1983 (Rv. 426896 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ NELLE IPOTESI DI EVENTUALE COMMISSIONE DI FATTI ILLECITI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426896-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ NELLE IPOTESI DI EVENTUALE COMMISSIONE DI FATTI ILLECITI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art. 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, stabilendo l'Obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa, vieta ogni Forma di controllo occulto inteso ad accertare la trasgressione, nello svolgimento della prestazione lavorativa, delle prescrizioni dettate dall'art. 2104 cod. civ. e, pertanto, non trova applicazione nelle ipotesi di eventuale realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. (nella specie, trattavasi di controlli, volti ad accertare appropriazioni di denaro da parte di una commessa di un grande magazzino, effettuati da alcuni impiegati di un'Agenzia di sorveglianza, che avevano operato in incognito, spacciandosi per comuni clienti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)