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Sez. L, Sentenza n. 6984 del 21/06/1991 (Rv. 472776 - 01)

Contratti in genere - Effetti del contratto - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo | Contenuto - Rifiuto del terzo - Indennizzo del promissario - Obbligazione del promittente - Ordinario risarcimento del danno - Configurabilità - Esclusione - Liquidazione - Carattere equitativo - Necessità.
Stato
decisa il 1991-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472776-01

Contratti in genere - Effetti del contratto - Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'art. 1381 cod. civ., l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario è quello di adoperarsi perché il terzo si obblighi a fare o faccia ciò che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i quali debbono avere specificità e concretezza di contenuto) non libera il promittente, il quale è tenuto ad indennizzare il promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione del promittente - la quale, in difetto di determinazione di termine, è immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. - differisce dall'ordinario risarcimento del danno e pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione di appositi criteri, non può che essere equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)