Sez. L, Sentenza n. 12508 del 26/08/2003 (Rv. 566274 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Requisiti di idoneità fisica - Necessità di far riferimento alle regole vigenti al momento della formazione della graduatoria - Sussistenza - Fattispecie relativa ad un aspirante alla qualifica di operatore trasporti.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riguardo ai requisiti di idoneità fisica richiesti dalla disciplina in tema di accesso alla qualifica di operatore trasporti della amministrazione delle poste e telecomunicazioni, deve farsi riferimento alle regole vigenti al momento della formazione della graduatoria. (In applicazione del predetto principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva correttamente individuato, come applicabile alla specie il D.M. 6 agosto 1988, n. 7868, che, in base alle previsioni del precedente D.M. n. 7833 del 1988, con cui si era stabilito il requisito della patente di abilitazione di categoria d) - aveva elevato da sei a otto decimi per ciascun occhio il limite minimo dell'acutezza visiva naturale necessaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 30/04/1983 num. 7833, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 02/05/1998 num. 7839, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 06/08/1988 num. 7868
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)