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Sez. 1, Sentenza n. 3714 del 26/06/1984 (Rv. 435701 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - EFFETTI - FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE - QUESTIONI DEDOTTE NEL PROCEDIMENTO DICHIARATO ESTINTO - RIPROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435701-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - EFFETTI - FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE - QUESTIONI DEDOTTE NEL PROCEDIMENTO DICHIARATO ESTINTO - RIPROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione del processo tributario, prevista dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 quando il contribuente, dopo l'insediamento delle nuove commissioni tributarie, non abbia tempestivamente provveduto a chiedere la trattazione del proprio ricorso od impugnazione, consegue all'inosservanza di un termine di decadenza, e comporta la definitività dell'atto impositivo contestato. Ne deriva che il contribuente, a fronte dell'ordinanza presidenziale dichiarativa di detta Estinzione, ha solo la facoltà di proporre reclamo al collegio, per ragioni attinenti all'Estinzione medesima, mentre le questioni dedotte nel procedimento dichiarato estinto non possono essere fatte valere né con tale reclamo, né, in caso di conferma di quell'ordinanza, con nuovo ricorso od impugnazione. (V 4357/82, mass nn 422331 e 422332; (V 2407/82, mass n 420278; (V 6101/81, mass n 417407; (V 3637/80, mass n 407497).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)