Sez. 1, Sentenza n. 898 del 23/02/1978 (Rv. 390226 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il vizio di extrapetizione, con riguardo alle ragioni delle decisioni, puo aversi solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto od in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della pronuncia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio. (nella specie, un privato aveva proposto domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione, deducendo che questa, nel corso di esecuzione di opera pubblica, aveva determinato l'inaridimento di una sorgente, per la mancata adozione di accorgimenti tecnici nel brillamento di mine. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto non viziata da extrapetizione la sentenza con la quale i giudici del merito avevano accolto la domanda, pur ravvisando, come diversa origine tecnica del fatto dannoso, alla stregua delle prove ritualmente acquisite e dibattute in primo grado, l'effettuazione di perforamenti di rocce in corrispondenza della falda freatica). (V 3113/74, mass n 371588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)