Sez. L, Sentenza n. 3113 del 24/10/1974 (Rv. 371588 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - CONDIZIONI - DECISIONE SU DOMANDA IMPLICITA O CONNESSA - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - CONDIZIONI - DECISIONE SU DOMANDA IMPLICITA O CONNESSA - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*
Il vizio di extra o ultrapetizione sussiste solo quando il giudice, intervenendo sul potere dispositivo delle parti, pronuncia oltre il limite del petitum e delle eccezioni dedotte, su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d'ufficio, con la conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Il vizio non sussiste, pertanto, quando la pronuncia giudiziale rimane nell'ambito della res in iudicium deducta, ovvero della fattispecie prospettata dalle parti in causa, anche se la decisione risponda ad una domanda non espressamente formulata, ma tuttavia implicita nella prospettazione del thema decidendum, o con essa strettamente connessa, o se risultano applicate norme diverse da quelle indicate dalle parti, poiche il giudice, avendo il potere-dovere di applicare esattamente la legge al caso concreto, e libero, nell'Esercizio della sua funzione giurisdizionale, di individuare l'esatta natura dell'Azione e di qualificare, quindi, giuridicamente la domanda sulla base dei fatti prospettati dalla parte, col solo limite della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. (Conf 3146'72 mass n 360932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)