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Sez. 1, Sentenza n. 303 del 25/01/1966 (Rv. 320588 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - NATURA.*
Stato
decisa il 1966-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320588-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - NATURA.*

Poiche, per espressa disposizione degli artt.105 e 108 della legge fallimentare, le norme applicabili alla vendita dei beni del fallito sono quelle del codice di procedura civile relative al processo esecutivo la vendita fallimentare deve inquadrarsi nella piu ampia categoria della vendita giudiziale o forzata, disciplinata nei suoi effetti dagli artt.2919 e segg. cod. civ. il trasferimento dei beni del fallito avviene, quindi, coattivamente nell'ambito del processo di esecuzione e mediante un provvedimento giurisdizionale, quale e il decreto di aggiudicazione dell'immobile espropriato che il giudice delegato pronuncia a norma del combinato disposto degli artt.586 cod.proc.civ. e 108 della legge fallimentare, decreto che costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene, salva l'esperibilita del rimedio della opposizione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)