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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018 (Rv. 648231 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni – Contestuale indebita richiesta di restituzione del doppio della caparra versata – Pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione – Conseguenze – Condanna alla restituzione della sola caparra confirmatoria – Configurabilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648231-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, dopo avere correttamente escluso il diritto dell'attore, vittorioso sulla domanda di risoluzione, ad ottenere il versamento del doppio della caparra, aveva condannato la controparte al rimborso del prezzo pagato, omettendo di disporre anche la restituzione della caparra confirmatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)