Sez. 1, Sentenza n. 2448 del 15/04/1980 (Rv. 406167 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETA - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETA - CONDIZIONI.*
La convenzione di new York del 10 giugno 1958, svincolandosi dal meccanismo del doppio exequatur richiesto precedentemente dalle convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorieta negli stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunziate in uno dei detti stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo stato, previsto dalla clausola arbitrale o richiesto dalle parti, per procedere ad esecuzione coattiva, tanto vero che la suddetta convenzione fa riferimento alle sentenze arbitrali 'obbligatoriè fra le parti, senza alcun riferimento alla loro esecutorieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 1, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)