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Sez. 1, Sentenza n. 6915 del 15/12/1982 (Rv. 424578 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424578-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETÀ - CONDIZIONI.*

Secondo l'art. 5, comma primo lett. E), della convenzione di new York del 10 giugno 1958, condizione perché il lodo straniero possa ottenere il riconoscimento in altro stato aderente è che esso sia divenuto obbligatorio per le parti, indipendentemente dalla sua efficacia esecutiva, per cui è estranea a tale condizione la declaratoria di esecutività conseguente alla procedura inglese di enforcement, che è necessaria ai soli fini della esecutività del lodo nel Paese di origine, ma non esclude, anzi presuppone l'obbligatorietà della pronuncia per le parti. (Conf 563/82, mass n 418287; (Conf 2448/80, mass n 406167).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 80, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5 all. E, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)