Sez. 1, Sentenza n. 13301 del 26/07/2012 (Rv. 623369 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Tassa automobilistica provinciale ex art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998 - Applicazione del privilegio ex art. 2752 cod. civ. - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI
Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Cod. Civ. art. 2752, Legge Prov. Trento 11/09/1998 num. 10 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)