Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 30/07/1974 (Rv. 370710 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - IMPEDIMENTO AL POTERE DI CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA DELLA CONSULENZA - CARATTERE RELATIVO - ECCEZIONE - TERMINE - DIFETTO - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - IMPEDIMENTO AL POTERE DI CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA DELLA CONSULENZA - CARATTERE RELATIVO - ECCEZIONE - TERMINE - DIFETTO - SANATORIA.*
Qualora nell'espletamento della consulenza tecnica siano stati violati i diritti di difesa, impedendosi alle parti di controllare l'operato del consulente, tale violazione importa la nullita della consulenza, la quale, pero, avendo carattere relativo, deve essere fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando, altrimenti, sanata. (Conf 154'73, mass n 361922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)