diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 154 del 16/01/1973 (Rv. 361922 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - IMPEDITO CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA RELATIVA - TERMINE PER L'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361922-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCANZA - IMPEDITO CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA RELATIVA - TERMINE PER L'ECCEZIONE.*

Qualora nell'espletamento della consulenza tecnica siano stati violati i diritti di difesa, impedendosi alle parti di controllare l'operato del consulente, tale violazione importa la nullita della consulenza, la quale, pero, avendo carattere relativo, deve essere fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando, altrimenti, sanata. (Conf 2801/69, mass n 342578).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)