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Sez. L, Sentenza n. 3731 del 11/06/1980 (Rv. 407584 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINI - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407584-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - DEPOSITO DELLA RELAZIONE - TERMINI - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Il termine previsto dalla disposizione del secondo comma dell'art 441 (nuovo testo) cod proc civ - secondo la quale, nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, il consulente tecnico nominato in grado d'appello deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza, da fissarsi non oltre trenta giorni - assolve, come quello previsto dall'ultimo comma dell'art 424 cod proc civ per la presentazione della relazione scritta da parte del consulente tecnico di primo grado, una funzione meramente acceleratoria, in conformita ai principi generali che ispirano il nuovo processo del lavoro, e non ha, pertanto, natura perentoria, in Mancanza di un'espressa definizione legislativa in tal senso o di una specifica previsione di decadenza. Tuttavia, l'inosservanza di esso - risolvendosi in una violazione del diritto di difesa della parte interessata a prendere tempestiva visione dell'elaborato tecnico al fine della formulazione delle opportune controdeduzioni - comporta la nullita della consulenza, la quale ha, peraltro, carattere relativo, derivando dall'inosservanza di un termine posto nell'interesse delle parti, e, pertanto, a norma del secondo comma dell'art 157 cod proc civ, deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'elaborato o alla notizia di esso, restando, altrimenti, sanata. (V 3907/74, mass n 372460; (V 2321/74, mass n 370710; (V 154/73, mass n 361922; (V 130/72, mass n 355864).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)