Sez. 5, Sentenza n. 4591 del 04/12/2023 Ud. (dep. 01/02/2024) Rv. 286015-01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Calendario di udienza - Accettazione successiva di un nuovo incarico - Concomitante impegno professionale del difensore - Legittimo impedimento per l'incarico difensivo successivo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di
un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)