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Sez. 2, Sentenza n. 2711 del 17/12/2025 Ud. (dep. 23/01/2026) Rv. 289147-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Istanza di rinvio dell'udienza per precedente e concomitante impegno professionale - Dovere del sostituto del difensore ex art. 102 cod. proc. pen. di prospettare al giudice, all’udienza in cui è indicata la data del rinvio, l’esistenza del pregresso impegno professionale - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289147-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

È inammissibile l'istanza di rinvio formulata dal difensore per impedimento, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, nel caso in cui il suo sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. non abbia prospettato al giudice, allorquando lo stesso ha indicato la data della successiva udienza, l'esistenza di un pregresso impegno professionale che era tenuto a conoscere, gravando su quest'ultimo, oltre che sul difensore sostituito, il generale dovere di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)