Sez. U, Sentenza n. 2713 del 03/04/1990 (Rv. 466375 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICO A TEMPO DEFINITO - DIPENDENTE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - ATTIVITÀ COSIDDETTA DI "PLUS-ORARIO" - LIBERA ATTIVITÀ PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE AL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICO A TEMPO DEFINITO - DIPENDENTE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - ATTIVITÀ COSIDDETTA DI "PLUS-ORARIO" - LIBERA ATTIVITÀ PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE AL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
L'attività cosiddetta di "plus-orario", che il medico "a tempo definito", dipendente di unità sanitaria locale, svolga nell'ambito delle strutture e dei servizi di detta unità, secondo le previsioni dell'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, non è riconducibile al rapporto di pubblico impiego, perché ha carattere libero-professionale, in difetto di vincolo di subordinazione. Ne consegue che la controversia inerente al compenso dovuto per quell'attività esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spetta alla cognizione del giudice ordinario. (Conf 1002/87, mass n 450615; (Conf 6923/86, mass n 449033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 403, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)