Sez. U, Sentenza n. 1002 del 04/02/1987 (Rv. 450615 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLE USL - MEDICI - PRESTAZIONI IN REGIME DI COSIDDETTO "PLUS ORARIO" - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLE USL - MEDICI - PRESTAZIONI IN REGIME DI COSIDDETTO "PLUS ORARIO" - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Le prestazioni di un medico, dipendente di unità sanitaria locale, in regime di cosiddetto "plus orario", cioè nell'ambito della struttura ospedaliera, ma fuori del normale orario di lavoro ed in favore di pazienti non ricoverati, secondo l'istituto della "incentivazione alla produttività", quale previsto e disciplinato dagli artt. 59-66 dell'accordo nazionale del personale delle USL reso esecutivo con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, configurano espletamento di attività libero-professionale, e, come tali, sono riconducibili ad un rapporto privatistico di lavoro autonomo, distinto dal rapporto pubblicistico d'impiego (analogamente a quanto si verificava nel previgente sistema della "attività in compartecipazione"). Ne discende che la controversia fra detto medico e l'unità sanitaria, circa i compensi dovuti per quelle prestazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 6923/86).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348 art. 59, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)