Sez. 1, Sentenza n. 12707 del 22/12/1993 (Rv. 484829 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - In genere | Decreto ingiuntivo - Emissione dal Presidente di un Tribunale - Giudizio di cognizione ordinario - Pendenza dinanzi al medesimo tribunale per lo stesso credito - Conseguenze - Procedimento di opposizione al decreto e procedimento ordinario - Riunione - Necessità.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - In genere
La circostanza che il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un tribunale, riguardi un credito per il quale sia già pendente, dinanzi al medesimo tribunale, un giudizio di cognizione ordinario, non comporta l'invalidità del decreto per difetto di competenza del detto giudice, né determina un rapporto di litispendenza o di continenza tra tale procedimento ordinario e quello d'opposizione al decreto, difettando il presupposto della loro contemporanea pendenza davanti a giudici diversi e conseguendosene solo l'esigenza di una riunione dei medesimi a norma degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)