Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 05/03/1999 (Rv. 523867 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITÀ | Decreto ingiuntivo emesso per un credito per il quale il debitore ha promosso autonoma azione di accertamento negativo - Proposizione, in tale giudizio di domanda riconvenzionale da parte del creditore - Successiva proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo - Sussistenza di litispendenza o continenza - Esclusione - Riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITÀ
La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un Tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta l'invalidità del decreto, poiché fra quel processo ed il successivo processo di di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste né un rapporto di litispendenza, né un rapporto di continenza, difettando il presupposto della pendenza avanti a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende applicabile la disciplina della riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (nell'enunciare il principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale in primo grado, decidendo sui due giudizi riuniti, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, avesse ritenuto assorbita dal riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale, omettendo di pronunciare su di essa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)