Sez. L, Sentenza n. 2554 del 07/03/2000 (Rv. 534651 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Conclusione di uno dei due procedimenti pendenti con sentenza contenente dichiarazione di incompetenza e rimessione delle parti dinanzi al giudice adito per l'altro procedimento relativo alla medesima questione - Insussistenza della litispendenza - Pendenza del termine di impugnazione della suddetta sentenza - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza presuppone che in relazione alla stessa causa siano contemporaneamente pendenti, dinanzi a giudici non appartenenti allo stesso ufficio, due diversi procedimenti. Ne consegue che non sussiste litispendenza - la quale va accertata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia - nell'ipotesi in cui in uno dei due suddetti procedimenti il giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza rimettendo le parti dinanzi al giudice davanti al quale pende l'altro procedimento relativo alla medesima questione. Nè assume alcun rilievo in contrario l'eventuale pendenza del termine per impugnare tale sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)