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Sez. L, Sentenza n. 120 del 15/01/1990 (Rv. 464801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UNA NORMA INTERPRETATIVA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI UNA NORMA INTERPRETATIVA - RILEVANZA.*

L'efficacia vincolante della sentenza di Cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice del rinvio, viene meno in tale Sede allorché quella disciplina sia superata per la sopravvenienza di una norma interpretativa (nella specie, legge 9 maggio 1984 n. 118) che le assegni un significato diverso da quello posto a base del principio di diritto fissato per il giudizio di rinvio. (V 3093/89, mass n 463220; (V 3542/87, mass n 452520).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 09/05/1984 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)