Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 24/06/1989 (Rv. 463220 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI RINVIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI RINVIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
L'Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris", enunciata dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., viene meno quando la norma da applicare, in aderenza a tale principio, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima, dovendosi in questo caso fare applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, di detto "ius superveniens", o delle Disposizioni di legge rinvenibili nell'ordinamento per coprire il vuoto lasciato dalla norma caducata. Pertanto, con riguardo ad espropriazione di terreno con destinazione edificatoria, disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la pronuncia della suprema Corte, che abbia annullato la sentenza resa in Sede di opposizione alla stima dell'indennità, affidando al giudice di rinvio l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo di detta legge, non osta a che il medesimo giudice di rinvio, in relazione alla successiva dichiarazione d'incostituzionalità di tali criteri, nonché di quelli analoghi reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), sia tenuto a liquidare l'indennità secondo i parametri generali di cui agli artt. 39 e segg. della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (i quali riespandono la loro efficacia rispetto a tutte le espropriazioni di aree edificabili per opere od interventi dello stato o degli enti pubblici, ivi incluse quelle per l'attuazione di piani di edilizia economica e popolare, restando esclusa una reviviscenza di regole speciali abrogate con la citata legge del 1971). (V 3984/88, mass n 459129; (V 6834/87, mass n 455030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)