Sez. 1, Sentenza n. 19365 del 22/09/2011 (Rv. 618814 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Salute di un minore - Dato personale e sensibile secondo il codice della riservatezza - Tutela riconosciuta al minore e ad altre persone - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), sia in relazione al minore stesso sia in relazione ad altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, l. 5 febbraio 1992, n. 104) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza, essendo la protezione assegnata ai dati sensibili più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali. (Nella specie, i genitori si erano avvalsi del maggiore punteggio previsto per le condizioni di salute del figlio minore, ai fini della graduatoria per la conservazione di posti di insegnante nella scuola pubblica e, a seguito di richiesta di tentativo di conciliazione avanzata da altro insegnante controinteressato, la segnalazione della sussistenza dei predetti dati del minore era stata pubblicata dalla P.A. mediante affissione di tale istanza nell'apposito albo).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/2003 num. 196 art. 4, DPR 30/06/2003 num. 196 art. 7, DPR 30/06/2003 num. 196 art. 20, DPR 30/06/2003 num. 196 art. 26, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)