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Sez. 1, Sentenza n. 29537 del 06/06/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286686-02

ARMI | Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen. - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286686-02

ARMI

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)